Decreto Sicurezza: come si ottengono e si perdono punti della patente

28.02.2025 - Tempo di lettura: 8'
Decreto Sicurezza: come si ottengono e si perdono punti della patente

Chi opera nei cantieri deve dotarsi della patente a crediti. Il Decreto Sicurezza stabilisce come si ottengono e come si perdono i punti.

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la patente a crediti. Il nuovo documento è necessario per poter continuare a svolgere la propria attività e viene rilasciato nel rispetto di determinati requisiti. Al rilascio il punteggio base iniziale è di 30 punti. Le imprese o i professionisti possono lavorare se ne possiedono almeno 15.

Decreto Sicurezza: chi è obbligato alla patente a crediti e come ottenerla

La patente a crediti è stata introdotta dall’articolo 29 del decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024) con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

La patente a punti consiste in un sistema di qualificazione a punti per imprese e professionisti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, con esclusione per i soggetti che effettuano unicamente forniture o prestazioni intellettuali.

Non devono dotarsi della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

rilascio della patente il punteggio base iniziale è di 30 punti, che possono essere aumentati fino a 100. Le imprese e i professionisti possono lavorare all’interno dei cantieri solo se possiedono almeno 15 punti.

I punti vengono “scalati” dal totale dei punti a disposizione nel caso di infortuni o irregolarità.

Per ottenere la patente a crediti i soggetti devono rispettare precisi requisiti:

  • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l’adempimento degli obblighi formativi;
  • il possesso di DURC valido;
  • il possesso di DVR valido;
  • il possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto;
  • la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto.

Non tutti i requisiti sono richiesti a ciascuna categoria di soggetti interessati, come chiarito nella circolare dell’INL.

Patente a crediti: come si ottengono i punti

Come già chiarito, i punti iniziali della patente sono 30 e possono essere incrementati in base alla storicità dell’azienda fino ad un massimo di altri 30 punti.

Si possono ottenere fino a 10 punti al rilascio della patente a seconda degli anni di iscrizione alla Camera di Commercio. Nello specifico 0 punti con iscrizione fino a 5 anni, 3 punti con iscrizione da 5 a 10 anni, 5 punti con iscrizione da 11 a 15 anni, 8 punti con iscrizione da 16 a 20 anni e 10 punti per i soggetti iscritti da oltre 20 anni.

Possono essere ottenuti fino a 20 ulteriori punti, dopo il rilascio della patente, con l’assegnazione di 1 punto per ogni biennio senza contestazioni.

Le imprese possono poi ottenere fino a 40 ulteriori crediti sulla base di diverse attività, investimenti o formazione. In particolare:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni.

Tra le attività che permettono di ottenere 30 ulteriori crediti ci sono le seguenti:

  • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del Dlgs n. 81/2008;
  • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri;
  • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
  • adozione del DVR anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.

Gli ulteriori 10 crediti aggiuntivi possono essere ottenuti con le seguenti attività:

  • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica;
  • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera;
  • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Le imprese possono recuperare fino a 15 punti attraverso percorsi di formazione, sulla base di una valutazione che è affidata a una commissione territoriale formata da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale.

Patente a crediti: quando si perdono punti

I punti della patente si perdono a seguito di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi e nelle misure indicati nell’allegato 1-bis del D.Lgs. 81/2008.

Tra i provvedimenti definitivi rientrano le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

A stabilire quali sono i casi che fanno “perdere” crediti e il numero di punti che vengono decurtati è l’allegato 1-bis del D.Lgs. 81/2008.

Nell’allegato è presente una tabella con le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti che identifica le fattispecie e i punti che vengono decurtati.

In caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro indicati nel Decreto Sicurezza è prevista la decurtazione di 20 punti.

Vengono invece decurtati 15 punti nell’ipotesi di infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto in questione, che comporti una assoluta inabilità permanente al lavoro.

Nel caso di malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro indicati nel Decreto Sicurezza vengono decurtati 10 punti.

La decurtazione di 8 punti è prevista nel caso di infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro indicate nel Decreto Sicurezza, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.

Nel caso di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi i punti decurtati sono 5. Allo stesso modo viene punita la violazione dell’infortunio del lavoratore dipendente dell’impresa occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal quale derivi una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni.

Sono invece decurtati 3 punti per:

  • l’omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
  • l’omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile;
  • omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza;
  • mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
  • omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche;
  • omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.

Ci sono una serie di violazioni che comportano la decurtazione di 2 punti, nello specifico sono:

  • omessi formazione e addestramento;
  • omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno;
  • lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  • mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  • omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • omessa valutazione del rischio di annegamento;
  • omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto-legge 22 febbraio 2022, n. 12.

Le violazioni che portano alla decurtazione di 1 punto sono le seguenti:

  • omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizioni all’amianto;
  • omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 177/2011;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 12/2002;
  • condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge n. 12/2002.

Ai datori di lavoro può anche essere sospesa la patente. La sospensione è obbligatoria nel caso in cui si verifichino infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

Può essere inoltre disposta, a discrezione dell’ispettore, in caso di infortunio che causa l’inabilità permanente o la menomazione irreversibile sempre per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

Al termine della stessa, l’INL verifica il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere in cui si è verificata la violazione.

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