Decreto Requisiti Minimi 2024: quando entra in vigore e a chi interessa?

08.08.2024 - Tempo di lettura: 6'
Decreto Requisiti Minimi 2024: quando entra in vigore e a chi interessa?

Cosa prevede il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024? Le novità in arrivo riguarderanno la ricarica dei veicoli elettrici, l’APE e le verifiche della Legge 10. Saranno interessati progettisti, professionisti e tutti i soggetti che intenderanno intraprendere lavori edilizi.

Il testo definitivo del nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024 dovrebbe essere approvato dopo l’estate. Le novità interesseranno progettisti professionisti e soggetti che intendono intraprendere lavori edilizi e saranno in vigore probabilmente dal mese di ottobre, anche se i tempi non sono ancora stati stabiliti.

Una bozza del testo del decreto è stata inviata alle Regioni ma non si è ancora concluso l’iter per l’entrata in vigore.

Ai blocchi di partenza ci sono diverse novità che riguardano le regole relative alla nuova costruzione di edifici o alla ristrutturazione di edifici esistenti.

Tra i temi principali che riguardano il nuovo intervento ci sono la ricarica dei veicoli elettrici all’APE, l’attestato di prestazione energetica, e la cosiddetta “Legge 10.”

Decreto Requisiti Minimi 2024: il testo in arrivo dopo l’estate

Dopo l’estate è previsto l’arrivo del Decreto Requisiti Minimi 2024, un provvedimento la cui bozza è stata inviata alle Regioni. Per l’ufficialità si dovrà attendere almeno il mese di ottobre.

Sono diverse le novità alle porte del provvedimento che ha come obiettivo la revisione del precedente decreto del 26 giugno 2015, l’attuale Decreto Requisiti Minimi.

Il nuovo testo intende provvedere all’attuazione del decreto 48/2020, di recepimento della EPBD 3 (Energy Performance Of Buildings Directive). Si tratta della direttiva 2018/844/UE, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia, i cui decreti attuativi non sono mai stati approvati.

In altre parole, il Decreto Requisiti Minimi si propone di attuare la direttiva precedente alla cosiddetta “Direttiva Case Green”, approvata dal Parlamento europeo nello scorso mese di marzo.

Oltre alla revisione normativa si intende recepire le FAQ e chiarimenti forniti, così da migliorare la disciplina.

Le novità in arrivo riguardano i seguenti temi:

  • ricarica di veicoli elettrici;
  • l’APE;
  • la relazione tecnica prevista dalla Legge 10, relazione Energetica, il documento che fornisce una definizione delle prestazioni e del rendimento del sistema edificio-impianto;
  • la verifica di trasmittanza;
  • il coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro.

Le novità avranno un impatto sull’intero settore: interesseranno i progettisti, professionisti e, a cascata, i soggetti che intenderanno intraprendere lavori edilizi.

Decreto Requisiti Minimi 2024: una panoramica delle novità

Nonostante sia necessario attendere l’ufficialità delle nuove regole, è opportuno farsi un’idea delle nuove disposizioni in arrivo.

Tra queste ci sono quelle relative alla ricarica dei veicoli elettrici, per gli edifici con parcheggi. Verrà previsto l’obbligo di predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici nei nuovi edifici residenziali.

Nel caso di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici non residenziali sarà necessaria l’installazione di un determinato numero di stazioni di ricarica, basato sul numero di posti auto.

Le modifiche più di rilievo riguardano l’“edificio di riferimento”, già previsto dallo scorso Decreto Requisiti Minimi.

Tali novità avranno un impatto sulle verifiche ma anche sull’APE e sulla Legge 10. Sarà infatti modificato l’edificio di riferimento.

L’edificio di riferimento attualmente utilizzato ha le seguenti caratteristiche:

  • i ponti termici sono nulli;
  • le schermature mobili hanno ggl,sh pari a 0,35;
  • tutto quello che non è definito è preso dall’edificio reale.

Il nuovo edificio di riferimento avrà invece i ponti termici:

  • parete-serramento;
  • parete cassonetto;
  • parete solaio-balcone.

I calcoli variano a seconda della zona climatica e del metodo di rilevamento delle geometrie (interne o esterne).

Per i serramenti dovranno essere prese in considerazione quattro tipologie:

  • davanzale;
  • spalla;
  • architrave.

Cambierà la scala di riferimento per le classi dell’APE, così come si dovrà utilizzare i nuovi parametri per le verifiche. In linea di massima con l’edificio di riferimento è prevista una dispersione maggiore e il risultato generale potrebbe essere un lieve miglioramento delle classi energetiche.

Con l’introduzione dei ponti termici cambieranno le valutazioni energetiche, con modifiche alle verifiche di involucro:

  • la verifica di transmittanza;
  • il parametro H’T.

L’obiettivo è quello di permettere di applicare tali verifiche sulla base della normativa approvata, semplificandone le modalità applicative.

In merito alla verifica di trasmittanza, sarà richiesta per le ristrutturazioni di secondo livello e di riqualificazione energetica di involucro.

Per la ristrutturazione di secondo livello viene modificato il limite, che varierà a seconda della posizione dell’isolante termico:

  • cappotto esterno;
  • cappotto interno;
  • cappotto intermedio.

Un ulteriore aspetto riguarda il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione di H’T, che rappresenta la trasmittanza media di tutto l’involucro dell’edificio. Rimarrà uguale per nuove costruzioni e ampliamenti.

Le nuove norme renderanno più semplici le verifiche nel caso di edifici con finestre molto ampie.

Nel caso di ristrutturazione importante di primo livello, cambierà il valore limite di H’T, che viene reso dipendente dal rapporto tra superficie trasparente e superficie disperdente totale. Verranno presi in considerazione i ponti termici.

Per la ristrutturazione importante di secondo livello non richiede più la verifica di H’T. Questa e le altre modifiche tecniche dovranno trovare conferma nel testo che entrerà in vigore non prima del mese di ottobre 2024.

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