Contabilità analitica e contabilità di cantiere
La contabilità analitica è l’insieme dei documenti riguardanti la determinazione preventiva, la rilevazione consuntiva, l’imputazione, il raggruppamento, l’analisi, la dimostrazione e il controllo dei costi e dei ricavi aziendali, nonché il calcolo dei risultati economici particolari. La contabilità analitica ha per oggetto l’analisi dei fatti interni di gestione. Si tratta di un’importantissima attività per le imprese edili che non può prescindere dal supporto di un innovativo software preventivi edili come quello proposto da TeamSystem.
Essa fa parte del sistema informativo necessario al controllo di gestione e consente in particolare il monitoraggio, anche in itinere, dei singoli processi aziendali. Nel processo di attribuzione dei costi, si possono seguire due metodi:
- Full costing (o “costo pieno”): definisce il costo tenendo conto di tutte le componenti di spesa sostenute, ivi comprese le imposte e i costi generali, opportunamente ripartiti.
- Direct costing (o “costo diretto”): suddivide i costi generali da quelli variabili, ovvero quelli necessari per ottenere un determinato volume di produzione.
La contabilità analitica, prendendo in esame aspetti specifici (come la contabilità per centri di responsabilità, per commessa, di magazzino, ecc.) consente di rappresentare l’azienda come un complesso sistema matematico, descrivendone le singole funzioni e le relative interazioni.
Cos’è la contabilità di cantiere
La contabilità di cantiere è una forma specializzata di contabilità analitica, composta dall’insieme di operazioni che hanno come fine ultimo la determinazione del prezzo di appalto in relazione alle opere eseguite e agli accordi contrattuali esistenti tra appaltante ed appaltatore.
Il complesso di tali operazioni deve quindi svolgersi secondo regole prestabilite che, per quanto attiene agli appalti pubblici, sono disciplinate da leggi dello Stato (R.D. 25 maggio 1895 n.350, DPR 554/99). Le modalità normative per la redazione della contabilità si rivolgono a tre operazioni principali:
- Individuazione, classificazione e misura delle opere eseguite
- Applicazione dei corrispettivi alle misure
- Liquidazione del credito
I documenti amministrativi che vanno redatti e puntualmente aggiornati, a cura del responsabile del cantiere sono:
- Il giornale dei lavori:
è lo strumento che monitora l’andamento quotidiano dei lavori eseguiti, nonché le relative informazioni di natura tecnico-economica (il numero di addetti, gli strumenti utilizzati, ecc.). La responsabilità della sua redazione è in capo al direttore dei lavori. - I libretti di misura dei lavori e delle provviste:
servono ad accertare le quantità di lavoro eseguite. Nel libretto devono essere riportati i disegni o schizzi quotati delle opere realizzate, anche non in scala, ma idonei a determinare le quantità utilizzate con metodi geometrici. - Le liste settimanali delle somministrazioni:
le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi trascritte in apposita lista settimanale. - Il registro di contabilità:
è il documento più importante della contabilità dei lavori, in quanto deve offrire la documentazione cronologica dell’opera nel suo svolgimento, per accertarne quantità, classificazioni, prezzi e importo. I dati contenuti nel libretto delle misure e nelle liste settimanali confluiscono nel registro di contabilità, con l’aggiunta dei relativi prezzi unitari. Pertanto attraverso questo documento si determina il credito maturato dall’appaltatore nei vari stadi della lavorazione. Nel registro di contabilità l’appaltatore deve indicare delle riserve, se le ritiene opportune, altrimenti queste decadranno. - Il sommario del registro di contabilità:
è il documento contabile finalizzato a stabilire l’importo totale, per ogni voce di elenco prezzi e/o lista delle economie, maturato allo Stato di Avanzamento Lavori in esame dall’inizio dei lavori. - Stato di Avanzamento Lavori:
è il documento che il direttore dei lavori deve redigere ogni volta che l’impresa esegue opere per un importo pari alla rata di acconto stabilita nel contratto. - Certificati di pagamento:
vengono rilasciati dal responsabile, in base allo Stato di Avanzamento dei Lavori, e certificano l’avvenuto pagamento a favore dell’impresa. - Ultimazione dei lavori:
è il certificato che il direttore dei lavori deve rilasciare, in due copie, dopo essersi accertato di aver terminato le opere dell’appalto. Se necessario, il documento può indicare all’impresa appaltatrice lavori di piccola entità da eseguire entro sessanta giorni. - Collaudo delle opere:
costituisce l’ultima fase della realizzazione, nella quale devono essere verificate e certificate le conformità al progetto e alle eventuali variazioni intervenute in corso d’opera.
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