Congruità della manodopera: dal 1° novembre 2021 la verifica è obbligatoria per ogni cantiere
Per tutti gli appalti nuovi dal 1° novembre del 2021 è entrato in vigore il Decreto del Ministero del lavoro n.143/2021 che definisce il nuovo obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili (come previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore). Di conseguenza, ogni impresa di costruzioni ha quindi l’obbligo di comunicare alla cassa edile di competenza provinciale, mensilmente e per ogni cantiere, il numero di persone che hanno lavorato ad un’opera e la quantità di ore di lavoro impiegate per la sua esecuzione.L’attestazione di congruità sull’opera complessiva è necessaria per tutti gli appalti pubblici e per le commesse private di importo complessivo superiore a 70mila euro.
La verifica della congruità riguarda il costo della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edilizi, e interessa quindi le imprese di costruzioni incaricate dei lavori in appalto o in subappalto.
Gli obblighi per le imprese
La congruità è uno strumento che permette di capire se il costo della manodopera nei lavori edili segue gli indici minimi della tabella delle categorie. È il General Contractor (o appaltatore principale), nell’ambito dei lavori pubblici e privati, il soggetto incaricato in qualità di impresa affidataria/aggiudicataria di caricare il cantiere nel sistema delle Casse Edili e rispondere della congruità.
L’impresa mandataria deve “caricare il cantiere” nel sistema della Cassa Edile di competenza, indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori. La verifica di congruità sarà fatta su ciascuna impresa affidataria rispetto alla propria quota di lavori.
Se i lavori fossero affidati ad una società consortile questa deve essere indicata nel cantiere e della congruità risponde la società consortile.
I lavoratori autonomi se affidatari dei lavori devono registrarsi sul sistema CNCE_Edilconnect e caricare il cantiere di riferimento e saranno oggetto di verifica di congruità.
Procedure di comunicazione della congruità della manodopera
Alla luce di questa importante novità, risulta quindi sempre più importante per un’impresa di costruzioni poter utilizzare strumenti informatici in grado di gestire in maniera diretta la comunicazione con la piattaforma digitale dedicata delle Casse Edili.
L’impresa affidataria deve, infatti, caricare il cantiere sulla piattaforma digitale indicando i subappaltatori edili cui ha sub affidato i lavori. Nel caso di appalti con più categorie la verifica della congruità si basa sul criterio della categoria prevalente che è determinante ai fini dell’individuazione della percentuale da applicare per il calcolo stesso.
Il rilascio dell’Attestato di congruità
Una volta verificato che i dati inseriti siano corretti la Cassa Edile della provincia dove ha sede il cantiere rilascerà all’impresa di costruzioni l’attestato di congruità. Qualora l’opera complessiva non fosse congrua, la Cassa Edile competente invierà all’impresa affidataria un invito a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. In questo caso l’impresa dovrà inviare inviare alle Cassa denunce integrative; inserire documentazione aggiuntiva comprovante l’esistenza di costi di manodopera non registrati, versare l’eventuale importo mancante, fornire la dichiarazione del direttore lavori nei casi di scostamento inferiore a 5%.
Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno sempre comunicate tramite posta certificata all’impresa di costruzioni.
Nel caso non fosse possibile ottenere nemmeno a seguito della presentazione dei giustificativi l’attestato di congruità, l’impresa affidataria dovrà versare direttamente alla Cassa Edile l’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale minima di congruità.
Non ottenere la congruità potrebbe incidere sulle regolarità dei futuri cantieri di un’impresa di costruzioni.