Comunicazione crediti bonus edilizi: proroga della scadenza dal 16 marzo al 4 aprile 2024
La scadenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle cessioni dei crediti dei bonus edilizi è stata rinviata dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Riguarda gli importi relativi alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue per spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022
Per il termine della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa alle cessioni di crediti e agli sconti in fattura per le spese dei bonus edilizi, è stata prevista una proroga.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024 la scadenza viene rinviata dal 16 marzo al 4 aprile 2024.
Lo spostamento in avanti, che accoglie la richiesta del Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha l’obiettivo di concedere più tempo a contribuenti e intermediari interessati dall’adempimento comunicativo.
Comunicazione crediti bonus edilizi: ufficiale la proroga al 4 aprile 2024
Nella mattinata del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che prevede la proroga per la scadenza della comunicazione relativa alle cessioni di crediti e sconti in fattura.
Ci sarà tempo fino al 4 aprile 2024 per provvedere all’adempimento, la cui scadenza è ordinariamente in programma per il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese.
Sono interessati dal termine quanti hanno realizzato interventi che rientrano nel superbonus e nelle varie agevolazioni edilizie. L’adempimento riguarda, nello specifico, detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata da quanti hanno scelto le opzioni indirette previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio: la cessione del credito e lo sconto in fattura.
L’uso delle opzioni è stato notevolmente ridotto con l’entrata decreto Blocca Cessioni (DL 11/2023), che ha previsto un divieto generalizzato. Tali opzioni sono quindi rimaste soltanto per determinate categorie di contribuenti.
Tra questi, i soggetti che hanno presentato la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, entro il 16 febbraio 2023. La scadenza riguarda, in particolare, chi ha effettuato lavori di importi elevati e ha potuto effettuare la scelta di cedere le somme a banche o ad altri intermediari finanziari.
Comunicazione crediti bonus edilizi: le modalità per l’adempimento
Le regole relative all’esercizio delle opzioni di fruizione indiretta delle agevolazioni edilizie sono state stabilite dal comma 12 dell’articolo 119 e dal comma 7 dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
Le disposizioni prevedono che le modalità attuative delle norme siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. A stabilire le regole per l’adempimento, da effettuare esclusivamente in via telematica, è il punto 4.1 del provvedimento con prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022.
Tale provvedimento ha stabilito che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate:
“entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.
Tuttavia, già lo scorso anno era stata accolta la richiesta di rinvio del termine, che era stato spostato al 31 marzo 2023. Oltre al rinvio era anche stata prevista la possibilità di applicare la remissione in bonis, l’istituto che permette di regolarizzare la mancata comunicazione, con il pagamento di una sanzione di 250 euro da versare per ciascuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa ad ogni tipologia di intervento realizzato.
Con la remissione in bonis i contribuenti che non avevano ancora provveduto all’adempimento hanno potuto regolarizzare la propria situazione entro il 30 novembre 2023 con riguardo alle spese sostenute nel 2022 e le rate residue delle spese sostenute nel 2021.