Obbligo di BIM: ACDat e Direzione Progettuale

17.03.2025 - Tempo di lettura: 5'
Obbligo di BIM: ACDat e Direzione Progettuale

L’articolo 43 e l’Allegato I.9 del Nuovo Codice stabiliscono che per gli appalti pubblici con importo pari o superiore a 2 milioni di euro, le stazioni appaltanti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (il c.d. BIM).

Tali strumenti devono essere conformi alle normative tecniche del settore quali la ISO 19650 e la UNI 11337, che regolano i requisiti per l’implementazione del BIM.

Le Stazioni Appaltanti, in particolare, al fine di rispettare l’obbligo, dovranno procurarsi e dotarsi di un ambiente di condivisione dati (c.d. ACDat) atto a garantire il contemporaneo inserimento delle informazioni ed una gestione efficace ed efficiente delle stesse, consentendo a tutti i protagonisti dell’appalto pubblico di accedervi (quali ad es. Progettista, Direttore dei Lavori, Direttore Tecnico, impresa etc.).

Le Stazioni Appaltanti sono tenute preventivamente ad esplicitare le caratteristiche dell’ACDat nel Capitolato Informativo in fase di richiesta gara.

Il Capitolato Informativo è quel documento contrattuale nel quale la Stazione Appaltante committente delinea le esigenze, nonché i requisiti informativi (standard) richiesti al quale corrisponde dal lato dei partecipanti un ulteriore documento, vale a dire l’Offerta di gestione informativa in cui vengono descritte le soluzioni che si prospetta di adottare.

Ciò detto, va anche ricordato che – in ogni caso – utilizzare una modalità BIM di gestione dell’Appalto Pubblico significa, al di là dell’obbligo normativo, cogliere l’opportunità di una reale transizione digitale nell’ambito della Pubblica Amministrazione accedendo a strumenti che garantiscono l’operatività in Cloud e la gestione anche in mobilità, la piena interoperabilità e condivisione collaborativa (ACDat delle informazioni), l’accesso esclusivo mediante identità digitale e, non ultimo, la sicurezza completa dei dati. Modalità di operatività non solo in linea con il Piano Triennale per l’Informatica 2024 – 2026, ma – soprattutto – in linea con quegli stessi concetti di semplificazione dei processi che animo la PA italiana.

Obbligo di BIM: il ruolo della Direzione Progettuale

Di particolare interesse, nel nuovo contesto normativo, è la c.d. Direzione Progettuale.

Il progetto di un’opera pubblica vede il suo protagonista principale nel RUP che, infatti, nel nuovo codice, passa da Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico del progetto.

L’art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la nomina e le funzioni del Responsabile Unico del progetto prevedendo, inoltre, al comma 4, la possibilità per le stazioni appaltanti e per gli enti concedenti, ferma restando l’unicità del RUP, di poter adottare modelli organizzativi per fasi, individuando, tra l’altro, figure di supporto al RUP tra cui giustappunto un responsabile di procedimento per la fase di progettazione.

In tale evenienza, pur restando ferme ed impregiudicate, le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP il soggetto nominato assumerà su di sé la responsabilità della fase progettuale.

A mente dell’allegato I.2 del Codice degli Appalti che definisce i requisiti e i compiti il RUP, e nel caso di nomina, l’ausiliario della fase progettuale – il cui nominativo deve essere indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto – devono essere dotati di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere.

Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP, ovvero nel caso di nomina a supporto, il Responsabile della Direzione Progettuale – che può essere anche un soggetto esterno alla P.A. – deve essere un tecnico aventi le specifiche competenze professionali e di esperienza richieste dal codice e dal presente allegato.

Gli affidatari delle attività di supporto, in ogni caso, devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La Direzione Progettuale è direttamente coinvolta sin dalla fase di predisposizione del Capitolato Informativo, che, come visto, definisce i requisiti informativi del progetto, inclusi gli standard e i dati richiesti per il modello digitale.

È compito della Direzione Progettuale, infatti, assicurare che il Capitolato sia conforme alle normative tecniche richiamate individuando le specifiche per l’utilizzo del BIM, i requisiti relativi all’ACDat, tra cui quelli essenziali di interoperabilità, sicurezza dei dati e accessibilità, degli standard tecnici e dei dati richiesti.

Parimenti, la figura professionale in esame assume rilevanza anche per quel che attiene il processo di valutazione dell’Offerta di Gestione Informativa presentata dagli operatori economici, che descrive le soluzioni proposte per soddisfare i requisiti del Capitolato Informativo.

I compiti del Direttore di Progetto

Il Direttore di Progetto, pertanto, assume, poi, centralità anche nella fase di coordinamento nella redazione ed attuazione del Piano di Gestione Informativa che definisce le Procedure operative per l’implementazione del BIM, i ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, le Strategie per l’interoperabilità tra i modelli disciplinari.

La Direzione Progettuale è tenuta:

a) alla verifica e validazione della qualità e della coerenza del modello BIM; verifica della qualità, coerenza e completezza dei modelli BIM forniti dai progettisti e dalle imprese;

b) alla validazione dei modelli in relazione ai requisiti informativi e agli obiettivi progettuali;

c) al monitoraggio continuo dell’aggiornamento e dell’affidabilità dei dati durante tutte le fasi del progetto;

d) al coordinamento dei flussi informativi tra tutti i soggetti coinvolti.

La Direzione Progettuale, pertanto, per la fase progettuale, è garante della conformità ai requisiti BIM e dell’efficace gestione informativa tramite l’ACDat.

Infatti, come visto, il Direttore di Progetto è tenuto a verificare la corretta configurazione ed il corretto utilizzo dell’ACDat, dovendo operare un costante monitoraggio della gestione dei flussi informativi onde evitare la perdita o la dispersione dei dati, nonché valutare la sufficienza del livello di sicurezza e di protezione dei dati inseriti nella piattaforma, il tutto in conformità alle norme tecniche e contrattuali.

Tale figura, infatti, deve assicurare che il progetto rispetti gli standard contrattuali e normativi definiti nel Capitolato Informativo.

La Direzione Progettuale, in considerazione della delicatezza del ruolo rivestito, necessita, alla luce del nuovo obbligo normativo di BIM, di sviluppare specifiche competenze sia nell’uso dei software che nella gestione dei dati e di affidarsi ad un Ambiente di Condivisione ACDat altamente qualificato e pienamente conforme alla normativa vigente.

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