Appalti sottosoglia: requisiti e regole

06.11.2024 - Tempo di lettura: 8'
Appalti sottosoglia: requisiti e regole

Appalti sottosoglia: dalla definizione ai requisiti passando per le regole per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

 

Il Codice degli Appalti Pubblici dedica l’intera parte I del Libro II (artt. 48-55) alla disciplina dei contratti sottosoglia di affidamento di lavori, servizi e forniture intendendosi per tali quelli di valore inferiore alle soglie previste dall’articolo 14 secondo l’elencazione di cui all’art. 50 del Codice il quale disciplina le ipotesi di:

  1. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  2. b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;
  3. c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  4. d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
  5. e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.

Le previsioni di cui alle lettere a) e b) riguardano affidamenti diretti senza l’obbligo di consultazione di più operatori economici. Di contro le previsioni di cui alle lettere c), d) e) afferiscono a procedure negoziate in cui vige l’obbligo di invito di un determinato numero di operatori.

Appalti sottosoglia: le condizioni da rispettare

In tutti i casi gli operatori economici invitati e da consultare devono essere in possesso di documentate esperienze pregresse e devono essere iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Per gli affidamenti diretti di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti richiesti all’operatore economico è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà.

La stazione appaltante può procedere alle verifiche delle dichiarazioni anche a campione.

Nel caso si accerti l’assenza dei requisiti, le conseguenze sono la risoluzione del contratto, l’escussione dell’eventuale garanzia, la comunicazione all’ANAC e la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure dalla medesima stazione appaltante per 12 mesi.

La definizione di affidamento diretto è contenuta nell’Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023 secondo il quale trattasi dell’“affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.”

La procedura negoziata è avviata all’adozione di una determina a contrattare o di un atto equivalente nel quale devono essere individuati l’interesse pubblico, le caratteristiche dell’affidamento, l’importo, le coperture di spesa, le principali condizioni contrattuali ovvero il relativo capitolato nonché il numero di operatori da interpellare ed i criteri di selezione degli operatori che si intendono invitare.

Appalti sottosoglia: procedura negoziata e affidamento diretto

In linea generale, l’articolo 48 prevede che per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti sottosoglia si applicano le disposizioni in materia di principi e digitalizzazione, nonché le altre disposizioni previste per i contratti sopra soglia se espressamente previsto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, anche nei contratti sottosoglia, devono preventivamente verificare se sussista un interesse transfrontaliero, in quanto, in tale eventualità, è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie.

Sia nella procedura negoziata che nell’affidamento diretto è di immediato rilievo il potenziamento della discrezionalità amministrativa con la previsione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 e l’applicazione nei contratti sottosoglia del principio di rotazione.

In applicazione del principio di rotazione è vietato, ad esempio, l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore e/o categoria.

Il principio di rotazione non trova applicazione in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, nell’ipotesi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro nonché qualora l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura.

Negli appalti sottosoglia, inoltre, non è prevista la garanzia provvisoria di cui all’art.106 del Codice salvo che ricorrano particolari esigenze limitatamente alle sole ipotesi di procedure negoziate senza pubblicazione di bando.

In ogni caso la garanzia provvisoria non può superare l’1% dell’importo previsto per il contratto. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106 del Codice.

In casi debitamente motivati la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva che deve essere pari al 5% dell’importo contrattuale.

Appalti sottosoglia: i criteri per l’aggiudicazione

L’aggiudicazione può avvenire alternativamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Qualora si opti per il criterio del prezzo più basso è statuita l’esclusione automatica delle offerte anomale. La stazione appaltante è tenuta ad indicare negli atti di gara il metodo di calcolo della soglia di anomalia, scelto fra quelli previsti nell’Allegato II.2.

Verificati i requisiti dell’aggiudicatario è sempre possibile procedere all’esecuzione anticipata del contratto.

Conclusa la procedura di aggiudicazione la stipulazione del contratto deve avvenire entro trenta giorni e non trovano applicazione i termini dilatori previsti per i contratti sopra soglia.

In caso di mancata stipulazione sussiste il diritto dell’aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione.

Per i contratti sottosoglia la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, dal RUP o dal direttore dell’esecuzione. Tale certificato deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione delle prestazioni.

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