APE: come cambia l’attestato di prestazione energetica?

15.10.2024 - Tempo di lettura: 6'
APE: come cambia l’attestato di prestazione energetica?

Il Decreto Requisiti Minimi 2024 prevede novità sull’APE, l’attestato di prestazione energetica. Cosa cambia? Dal nuovo edificio di riferimento al calcolo dei ponti termici

Il Decreto Requisiti Minimi 2024, che aggiornerà il DM del 26 giugno 2015, porterà importanti novità sull’APE.

Le novità relative all’attestato di prestazione energetica procedono in parallelo a quelle approvate dalla Direttiva Case Green, EPBD IV, che stabilisce diverse misure per l’efficientamento energetico degli edifici. Viene di fatto introdotto un nuovo APE.

Sono quindi diverse le novità in arrivo per un documento che è necessario in caso di interventi di ristrutturazione, cambio destinazione d’uso, vendita e locazione degli edifici, per i diversi soggetti coinvolti.

Su alcuni di questi aspetti modifiche importanti sono arrivate con il decreto legge n. 69/2024, il cosiddetto Decreto Salva Casa, e con la relativa legge di conversione (legge n. 105/2024).

Le novità in arrivo in relazione agli attestati di prestazione energetica richiedono ai tecnici incaricati della relativa predisposizione di prestare attenzione a diversi punti, tra i quali rientrano il nuovo edificio di riferimento, il calcolo dei ponti termici e la nuova scala per la classificazione energetica.

APE: come cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2024?

L’arrivo del Decreto Requisiti Minimi 2024 è previsto per la parte finale dell’anno e sono diverse le novità con cui dovranno fare i conti i soggetti coinvolti a vario titolo in interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici, così come nel caso di vendite o locazioni.

Il decreto in arrivo, infatti, stabilirà regole aggiornate rispetto al DM del 26 giugno 2015. Sono diversi gli ambiti che saranno oggetto di novità: dalla cosiddetta “Legge 10” all’attestato di prestazione energetica, l’APE.

Le modifiche incideranno sulla classificazione energetica degli immobili, con effetti che dipendono dalle novità che saranno introdotte.

Una delle novità di rilievo è la previsione di un nuovo “edificio di riferimento”, con caratteristiche diverse rispetto a quello utilizzato fino ad ora.

Al momento, a livello tecnico e considerando l’involucro, l’edificio di riferimento deve rispondere alle seguenti condizioni:

  • i ponti termici sono considerati nulli;
  • le schermature mobili hanno ggl,sh pari a 0,35;
  • tutto quello che non è definito è preso dall’edificio reale.

Di contro il nuovo edificio di riferimento avrà parametri aggiornati per rispondere a standard di efficienza energetica più rigorosi.

Sarà diverso il calcolo dei ponti termici, le parti dell’edificio in cui si realizza una maggiore dispersione termica.

Nel calcolo dovranno essere presi in considerazione i seguenti ponti termici:

  • parete-serramento;
  • parete cassonetto;
  • parete solaio-balcone.

Di conseguenza saranno rilevanti le perdite di energia legate alla dispersione prevista in tali punti.

I calcoli saranno inoltre più accurati e prenderanno in considerazione, ad esempio, la zona climatica e del metodo di rilevamento delle geometrie, interne o esterne.

Cambieranno anche i criteri da applicare ai ponti termici dei serramenti. Saranno prese in considerazione quattro tipologie:

  • davanzale;
  • spalla;
  • architrave;
  • cassonetto.

Un ultimo aspetto che inciderà profondamente sulla predisposizione dell’APE è legato alle modifiche della scala di riferimento per le classi energetiche, che impatterà sulla classificazione degli edifici in alcuni casi migliorandone le prestazioni energetiche e in altri portando a una retrocessione nella classe.

Quali informazioni deve contenere il nuovo APE?

Il nuovo APE dovrà quindi rispettare le novità che saranno introdotte dal Decreto Requisiti Minimi 2024.

Dovranno inoltre essere prese in considerazione le regole approvate con la Direttiva Case Green, in particolare con l’allegato V, relativo al modello dell’attestato di prestazione energetica che fa riferimento all’articolo 19 della stessa direttiva.

Tali regole dovranno essere recepite nell’ordinamento nazionale entro due anni dall’approvazione della Direttiva Case Green.

Come stabilito dall’allegato V, sulla prima pagina dell’attestato di prestazione energetica dovranno essere inseriti almeno i seguenti elementi:

  • classe di prestazione energetica;
  • consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m².a);
  • consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m².a);
  • energia rinnovabile prodotta in loco in percentuale del consumo energetico;
  • emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m².a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Inoltre dovranno essere indicati anche:

  • consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
  • produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh;
  • principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
  • fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m².a);
  • indicazione sulla capacità dell’edificio di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia;
  • indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio può funzionare a temperature basse o più efficienti;
  • informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.

Ci sono inoltre alcuni elementi che non saranno obbligatori. Potranno essere indicate, in modo facoltativo, le seguenti voci:

  • consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
  • eventuale classe di emissione di gas a effetto serra;
  • informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
  • indicazione sull’eventuale disponibilità di un passaporto di ristrutturazione per l’edificio;
  • valore U medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
  • valore U medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
  • tipo dell’elemento trasparente più comune;
  • risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento, se disponibili;
  • presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
  • presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
  • numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
  • presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
  • vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria;
  • possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  • possibilità di adattare l’impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  • possibilità di adattare l’impianto di condizionamento d’aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  • consumo energetico misurato;
  • eventuale collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
  • emissioni operative di particolato fine (PM2,5).

Nel complesso sono in arrivo diverse novità che impatteranno sul sistema di calcolo su cui fare riferimento per la predisposizione dell’APE e sulla classe energetica che sarà attribuita ai singoli edifici. Novità che dovranno essere tenute in considerazione sia dai tecnici coinvolti nella preparazione della documentazione che dagli stessi proprietari degli immobili.

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