Affidamenti diretti degli appalti di forniture e servizi: limiti e regole
Quali sono le regole per gli affidamenti diretti degli appalti di forniture e servizi? Novità sono arrivate con il nuovo Codice degli appalti, il Dlgs 31 marzo 2023, n. 36, che ha innalzato il limite a 140.000 euro.
Per soddisfare esigenze immediate e specifiche le pubbliche amministrazioni possono utilizzare l’affidamento diretto degli appalti.
Tale modalità, prevista anche per l’acquisizione di beni e servizi, è particolarmente efficace nel caso di importi ridotti. Garantisce, infatti, una maggiore rapidità ed efficienza rispetto alle complesse procedure di una gara.
Di contro la concorrenza è limitata, con possibilità di costi più alti. Inoltre sono presenti rischi per la poca trasparenza.
Le regole sugli affidamenti diretti sono cambiate, con l’introduzione del nuovo Codice degli appalti, in vigore dal 1° aprile 2023.
Affidamenti diretti degli appalti di forniture e servizi: cosa prevede il nuovo Codice
La disciplina degli affidamenti diretti degli appalti di forniture e servizi è cambiata profondamente con l’introduzione del nuovo Codice degli appalti, il Dlgs 31 marzo 2023, n. 36.
Prima di soffermarsi sulle novità in vigore dal 1° aprile 2023, è opportuno richiamare le “vecchie” regole previste dal precedente codice degli appalti pubblici (di cui al Dlgs 18 aprile 2016, n. 50).
L’art. 63 della norma appena citata, rubricato come “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” stabiliva regole piuttosto rigide per l’affidamento diretto degli appalti sopra la soglia comunitaria:
- in caso di gara deserta o con offerta inappropriata;
- creazione o acquisizione di opera d’arte;
- assenza della concorrenza nel mercato per motivi tecnici;
- tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
L’art. 36 si disciplinava invece gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. In questi casi gli affidamenti diretti erano previsti alle seguenti condizioni:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, con adeguata motivazione o per lavori in amministrazione diretta;
- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici.
Novità sono arrivate con il Codice degli appalti di cui al Dlgs 31 marzo 2023 n. 36, che ha recepito le misure emergenziali previste dal decreto “Semplificazioni”, decreto legge n. 76/2020.
Sono stati quindi innalzati i limiti degli affidamenti diretti, come di seguito riportato:
- 150.000 euro per i lavori;
- 140.000 euro per servizi e forniture.
Come previsto dall’art. 50 in merito a servizi e forniture, compresi i compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, l’affidamento diretto è previsto:
“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.”
Le regole relative agli appalti sopra la soglia comunitaria sono invece rimaste piuttosto stringenti, nonostante siano stati introdotti il principio del risultato, quello della fiducia e il principio di accesso al mercato.
Appalti sotto soglia comunitaria: il principio di rotazione
Per limitare le controindicazioni degli affidamenti diretti è stabilito il principio di rotazione.
Si tratta della regola per cui, nel caso di appalti pubblici, non è consentito un nuovo affidamento dell’appalto al soggetto che lo ha appena terminato.
A stabilire le regole è l’art. 49 del nuovo Codice degli appalti, rubricato come “principio di rotazione degli affidamenti”.
La disposizione prevede un divieto nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano come oggetto una commessa rientrante:
- nello stesso settore merceologico;
- nella stessa categoria di opere;
- nello stesso settore di servizi.
A tale regola sono previste due possibili deroghe:
- in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (art. 49 comma 4 del nuovo Codice degli appalti);
- affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro.
La stazione appaltante è quindi chiamata a valutare attentamente l’utilizzo dell’affidamento diretto, combinato con il principio di rotazione.
Gli affidamenti diretti rappresentano, infatti, uno strumento fondamentale per le pubbliche amministrazioni, soprattutto per gli appalti di valore minore quali quelli relativi alle forniture e ai servizi.
Ai vantaggi relativi alla velocità e all’efficienza si contrappongono i limiti della mancanza di concorrenza e il rischio di poca trasparenza.
È quindi necessario un equilibrio e adeguati strumenti di controllo per tenere insieme le necessità delle pubbliche amministrazioni e la correttezza degli affidamenti.