Le specializzazioni dell’avvocato: facciamo il punto

06.06.2022 - Tempo di lettura: 3'
Le specializzazioni dell’avvocato: facciamo il punto

Un tema che occupa da tempo il mondo dell’avvocatura, visto anche il percorso accidentato della normativa di riferimento, è quello delle specializzazioni; si tratta di un aspetto abbastanza importante per la professione forense sia dal punto di vista sostanziale che da quello delle comunicazioni informative nei confronti della clientela.

È noto infatti come l’art. 9 della legge n. 247 del 2012 abbia riconosciuto agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia; è altresì noto come detto decreto sia stato una prima volta annullato dalla giustizia amministrativa e sia poi stato sostituito da un nuovo testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 2020 (d.m. Giustizia n. 163 del 1° ottobre 2020).

Da questa prima breve disamina normativa risulta chiaro un dato: l’avvocato non può liberamente fregiarsi del titolo di specialista, né può spendere tale requisito presso i suoi clienti, se non dopo aver ottemperato ai requisiti previsti dal suddetto decreto ministeriale; in difetto di ciò egli, sulla base dei propri studi e delle proprie esperienze, può certamente affermare di essere esperto in un determinato settore ma di tale circostanza non può dare un rilievo ufficiale (ad esempio sulla carta intestata) né, lo si ribadisce, può fregiarsi dell’espresso attributo di “avvocato specialista”.

Quali sono dunque le aree in cui, secondo il dm 163/2020, è possibile conseguire la specializzazione?
E quali sono le procedure da seguire?

Andiamo con ordine ed esaminiamo il primo quesito.

Il regolamento prevede 13 settori di specializzazione: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo; d) diritto del lavoro e della previdenza sociale; e) diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; f) diritto internazionale; g) diritto dell’Unione europea; h) diritto dei trasporti e della navigazione; i) diritto della concorrenza; l) diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali; m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale; o) diritto dello sport.

L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei suddetti settori.

Al diritto civile afferiscono poi i seguenti indirizzi: a) diritto successorio; b) diritti reali, condominio e locazioni; c) diritto dei contratti; d) diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni; e) diritto agrario; f) diritto commerciale e societario; g) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica; h) diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza; i) diritto dell’esecuzione forzata; l) diritto bancario e dei mercati finanziari; m) diritto dei consumatori.

Tali indirizzi di specializzazione possono andare a completare la figura professionale dell’avvocato sino ad un massimo di tre per settore; è possibile ad esempio immaginare l’avvocato specialista in diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali e in diritto civile con indirizzo in diritto dei contratti, diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica, nonché in diritto commerciale e societario; in pratica, una figura di avvocato “hi-tech” ma in grado di seguire la vita aziendale in tutto il suo sviluppo fisiologico e patologico.

Ma veniamo al secondo quesito: come si può conseguire il titolo in questione? I percorsi sono due:

  • aver frequentato con esito positivo nei cinque anni precedenti un corso di specializzazione approvato dal CNF;
  • aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

È inoltre necessario non aver riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale e non aver subito nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

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Specializzazioni dell’avvocato: il corso di formazione

Il conseguimento del titolo di specialista attraverso la formazione prevede l’obbligo di partecipazione ad un corso di formazione ad hoc, organizzato dalle Università in convenzione con il CNF o con i Consigli dell’Ordine, eventualmente d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, approvato dal Ministero della Giustizia, che dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

  • durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;
  • composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;
  • didattica frontale non inferiore a 100 ore;
  • obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;
  • previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.

Il conseguimento del titolo per comprovata esperienza prevede invece la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
esercizio negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativa attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione.

L’istante dovrà sostenere presso il CNF un colloquio per l’esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione.

Sono poi previste espresse condizioni per il mantenimento del titolo e sanzioni che portano alla revoca dello stesso.

Il futuro delle specializzazioni per gli avvocati

La macchina burocratica è ora in movimento e si stanno formando le commissioni di valutazione presso il CNF, cosicché la riforma pare essere pronta ad aver un’attuazione effettiva. A ben vedere si tratta di un passaggio molto importante per l’avvocatura, che porta a riflettere anche su di un aspetto di natura deontologica, ovvero: può essere sanzionato in qualche modo l’avvocato che spenda il possesso di specializzazioni non riconosciute attraverso uno dei percorsi sopra esaminati?

La risposta può essere positiva, ad avviso di chi scrive; è vero che non compare più l’espressa previsione riportata nel decreto ministeriale emanato nel 2015 secondo cui costituiva appunto illecito disciplinare la spendita del titolo di avvocato specialista che non fosse stato regolarmente conseguito, ma è anche vero che esistono altre norme rilevanti a tal fine, come ad esempio l’art. 33 relativo al dovere di corretta informazione o l’art. 36 sul divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti.

Attraverso il rigoroso rispetto della normativa e senza commettere illeciti deontologici, l’avvocato ha dunque oggi la possibilità di fornire un servizio altamente specialistico (e specializzato) ai propri clienti, coltivando la possibilità di seguire appieno i propri interessi e ricercando, perché no, l’affermazione in settori ad alta redditività come possono essere quelli del diritto industriale, del diritto bancario, del diritto commerciale o di quello relativo alla protezione dei dati personali.

Un software studio legale può essere un valido supporto in questo processo, facilitando la gestione e l’organizzazione dello studio, la comunicazione con i clienti e la formazione specialistica continua.

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