Il Processo Civile Telematico che verrà: la rivoluzione nascosta tra le pieghe dei nuovi riti
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di riforma del processo civile, è possibile iniziare a ragionare sulle novità in tema di processo telematico.
A tal proposito il primo aspetto rilevante da considerare è quello dell’obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti, che troverà piena applicazione già a decorrere dal 1° gennaio 2023 al fine di non creare vuoti normativi con la disciplina ora vigente, frutto della legislazione emergenziale.
La vera novità di queste disposizioni riguarderà il giudizio di Cassazione, per il quale vige ora un regime di facoltatività per il deposito di ogni atto del processo, che verrà appunto soppiantato dall’obbligatorietà.
In ogni caso, per i professionisti che vogliono da subito proiettarsi nel futuro del processo civile, è possibile avvalersi di un software per processi telematici. Una soluzione unica per gestire al meglio l’attività dello studio alla luce delle nuove indicazioni e velocizzare il deposito degli atti processuali.
L’aspetto più rilevante della riforma, però, non è questo e non lo sono neppure i (pochi) interventi specificamente dedicati al processo telematico: si tratta invero di interventi per lo più di dettaglio che non modificano il regime di deposito attuale, volti più che altro a sanare alcune criticità legate ai casi di non funzionamento dei sistemi o altri aspetti certamente non innovativi.
Il vero punto problematico dell’intervento normativo è in realtà di tipo strutturale; quando la novella normativa sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale ci si potrà rendere conto di quanto radicale sia stato l’intervento in punto collocazione topografica delle norme regolatrici delle facoltà di deposito di memorie da parte degli avvocati, figlia di precise scelte operate sulla strutturazione del rito. Pur non essendo in possesso del testo definitivo licenziato dal Governo (ma essendo circolate parecchie bozze dello stesso) si può già essere certi ad esempio che il deposito delle memorie assertive e istruttorie non troverà più collocazione all’interno dell’art. 183 c.p.c. o che l’art. 190 c.p.c. non regolamenterà più il deposito degli scritti conclusivi. A ciò si aggiunge poi l’introduzione di riti del tutto nuovi, come quello semplificato di cognizione.
Tutto questo per una struttura informatica rigida come quella del PCT, basata sull’esistenza di un schema XSD per ogni tipologia di deposito, si traduce pertanto nella necessità di dettare per l’appunto nuovi schemi per ogni tipologia di atto prevista dal nuovo codice di rito; si tratta, a ben vedere, di un intervento di portata davvero eccezionale e che richiederà un impegno enorme da parte della struttura ministeriale a ciò preposta. Invero, se solo si pensa che il recente intervento sul solo codice della crisi d’impresa ha comportato l’emissione di oltre cento schemi di atto, si può facilmente immaginare quanto maggiori possano essere i volumi per un intervento come quello del quale si discute nel presente articolo.
Strettamente collegato al tema dell’obbligatorietà del deposito telematico è il tema dei rimedi da attuare laddove i sistemi della giustizia digitale non siano funzionanti; a tal proposito il legislatore ha pensato di prevedere la possibilità che il capo dell’ufficio giudiziario autorizzi il deposito con modalità non telematiche laddove sussista una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità si provvederà a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema.
La scelta non convince e non pare in grado di tutelare effettivamente i diritti di difesa; è facile obiettare che in molti casi l’autorizzazione al deposito cartaceo non consentirà comunque il deposito dell’atto del processo. Il legislatore fa infatti riferimento ad una situazione di urgenza, sicché si può pensare agli atti in scadenza il cui deposito non sia possibile a causa di malfunzionamenti improvvisi del sistema.
Ebbene, in situazioni simili risulterebbe assai arduo depositare un atto in forma analogica per un avvocato esercitante la professione in un foro distante da quello in cui si celebra il processo. Sarebbe stato pertanto più utile pensare ad altri e diversi strumenti, quali ad esempio l’invio dell’atto a mezzo posta elettronica certificata (o altro mezzo di recapito elettronico) ovvero un più ampio utilizzo dell’istituto della rimessione in termini, che certamente avrebbero assicurato una miglior tutela dei diritti di difesa.
L’intervento normativo appare un’occasione sotto altro profilo: si reitera infatti la situazione di disparità che vede l’obbligo di redazione dell’atto digitale a carico dell’avvocato ma non un pari obbligo a carico del giudice. Al nuovo articolo 196-quinquies delle disposizioni di attuazione si prevede infatti che “l’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti è sottoscritto con firma digitale ed è depositato telematicamente nel fascicolo informatico.
In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
Si reitera dunque la possibilità che un atto scansionato entri a far parte del fascicolo informatico, con gravi ripercussioni circa la leggibilità del documento nel tempo, posto che questo non potrà essere assoggettato ad adeguati processi di conservazione in grado di salvaguardarne l’integrità