Le aliquote iva del settore alberghiero
Il settore alberghiero, al pari di altri settori economici, non è inciso di un’unica aliquota Iva, bensì potrebbe rappresentarsi l’esecuzione di particolari operazioni per le quali l’aliquota Iva non è quella generalmente applicata nella misura del 10%.
Con specifico riferimento al settore alberghiero si ricorda che le aliquote sono così individuate:
- nella misura del 10% colpisce le prestazioni di alloggio degli alberghi siano questi inquadrati nella categoria di alberghi di lusso o meno (n. 120, detta tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: “prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari”);
- ancora l’aliquota del 10% sulle prestazioni di ristorazione (numero 121, della suddetta Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972: “somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”);
- l’aliquota ordinaria del 22% grava sulle locazioni delle sale congresso. Con riferimento a tale tipologia di operazione, la circolare del 14.2.1980 n. 9/380640, paragrafo n. 1, ha precisato che: “l’art. 1, lett. b) del decreto ministeriale 13 ottobre 1979 stabilisce, come è noto, analogo obbligo (di emissione della ricevuta fiscale o documento alternativo, si veda il successivo paragrafo “L’opzione tra ricevuta fiscale, scontrino fiscale e fattura”) per gli esercenti le prestazioni alberghiere. Oltre a quanto già precisato nella richiamata circolare n. 3, si fa presente che nel concetto di “prestazione alberghiera” deve intendersi compresa, non soltanto la prestazione di alloggio, ma anche tutta una serie di operazioni ad essa connesse od accessorie (ad es. lavanderia, garage, prenotazioni, ecc.). Omissis Non costituisce, invece, prestazione alberghiera quella avente per oggetto l’uso di locali, impianti o attrezzature alberghiere per finalità diverse dall’alloggio, come, ad esempio, l’uso di sale per convegni di studio, per mostre, ecc. In tale caso trattasi di prestazione di servizi soggetta all’IVA con la normale aliquota del 14 per cento (attuale del 22%)”.
Ancora, la risoluzione del 15.7.1987 n. 460639 torna a trattare le aliquote Iva del settore alberghiero ed in particolare le prestazioni alberghiere nell’ipotesi che le stesse vengano rese a terzi in base a convenzioni stipulate tra le imprese alberghiere e le agenzie di viaggi (o tour operator).
La questione riguarda i casi in cui le aziende alberghiere, al fine di soddisfare esigenze di certezza nei confronti di committenti, costituiti nella massima parte da agenzie di viaggio, in ordine alla disponibilità della prestazione alberghiera in relazione a determinati periodi di tempo prefissati, stipulano convenzioni con le dette agenzie, convenzioni che per avere per oggetto prestazioni alberghiere sono assoggettabili all’IVA con l’aliquota del 9 per cento (attualmente del 10%) ai sensi del punto n. 120 della citata Tabella A, Parte terza.
Con riferimento a tale ipotesi, l’Agenzia ricorda che la limitazione conseguente all’espressione “rese ai clienti alloggiati” tende a circoscrivere l’applicazione dell’aliquota ridotta alle prestazioni tipiche alberghiere e cioè a quelle che rendono possibile al cliente il soggiorno nell’albergo con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità. In sostanza con la detta locuzione si è inteso assoggettare all’aliquota ridotta soltanto le anzidette prestazioni, con esclusione quindi delle prestazioni che pur essendo rese da aziende alberghiere soddisfino finalità diverse da quelle dell’alloggio, come ad esempio la messa a disposizione di sale per convegni mostre, esposizioni, sfilate di moda ecc.
Tanto premesso, l’Agenzia, in ordine all’individuazione delle prestazioni considerate dalla disposizione in esame, ricorda che la circostanza che le prestazioni alberghiere derivino da contratti stipulati da agenzie per sé o per conto terzi non preclude di per sé l’ingresso alla disposizione di favore in tutti quei casi in cui nelle prestazioni dedotte in contratto siano ravvisabili delle mere prestazioni alberghiere alla stessa stregua di quelle rese direttamente a qualsiasi altro albergato.
Invero, la convenzione con la quale l’azienda alberghiera assume l’obbligo di eseguire prestazioni alberghiere non configurano l’ipotesi del contratto di appalto ogniqualvolta che le prestazioni stesse rientrano nella normale attività dell’impresa assuntrice; né, d’altronde, il contratto di albergo può ritenersi snaturato per il solo fatto che a concluderlo intervenga un terzo e non direttamente l’albergato.
Inoltre, si deve ricordare, ricorda ancora l’Agenzia che il pagamento conseguente alla prenotazione alberghiera da parte dell’agenzia con disponibilità dei relativi servizi è regolarmente da assoggettare all’imposta con l’aliquota del 9% (attuale 10%), a meno che, naturalmente, lo stesso non assuma natura di indennizzo nel qual caso esula dal campo di applicazione dell’imposta.