La gestione dei corrispettivi non riscossi e la fattura all’agenzia di viaggi o al committente
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 le prestazioni di servizi e le cessioni di beni per le quali non è stato riscosso il corrispettivo devono essere certificate mediante il rilascio del documento commerciale, creando una problematica di disallineamento tra i corrispettivi telematici, le fatture elettroniche e i dati comunicati con la LIPE, in quanto i dati comunicati con l’invio dei corrispettivi sono duplicati con i dati comunicati mediante l’invio della fattura elettronica.
Tale “anomalia” riguarda anche le strutture alberghiere nelle ipotesi in cui ad esempio:
- il soggiorno è pagato dall’agenzia di viaggi, con la quale è stata stipulata la convenzione;
- il soggiorno è a carico di un soggetto differente rispetto alla persona che ha pernottato.
Entrambe le ipotesi di cui sopra – lett. a) e b) – sono riconducibili alle ipotesi dei corrispettivi non incassati, per i quali la struttura alberghiera rilascia comunque alla persona che ha pernottato un documento commerciale (non incassato), al quale seguirà l’emissione della fattura rispettivamente all’agenzia di viaggio e al committente.
Con il provvedimento n. 1432217 del 20.12.2019 l’Agenzia delle Entrate modifica il precedente provvedimento n. 82017/2016 per aggiornare le specifiche tecniche riguardanti il processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (versione 9.0), prevedendo anche la possibilità di risolvere la problematica del disallineamento di cui sopra.
In base alle modifiche alle specifiche tecniche, si prevede che i Registratori Telematici siano in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi non riscossi riferiti a:
- cessioni di beni o prestazioni di servizi;
- omaggi;
- operazioni per le quali sarà emessa in seguito la fattura, ipotesi che riguarda le strutture ricettive.
Inoltre, la nuova versione delle specifiche tecniche prevede che i Registratori siano in grado di gestire:
- l’informazione relativa ai corrispettivi pagati mediante “ticket restaurant”;
- le operazioni effettuate da soggetti che esercitano più attività e sono dotati di diversi codici ATECO, imputando i dati dei corrispettivi ad una specifica attività;
- gli sconti riconosciuti al momento del pagamento del corrispettivo.
A partire dall’1.3.2020, è possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste dall’allegato denominato “Tipi dati per i Corrispettivi” nella versione 7.0. Tuttavia, fino al 30.6.2020, è ancora consentito l’invio dei dati, in alternativa, secondo le specifiche dell’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi”, nella versione 6.0.
Soltanto a partire dall’1.7.2020 i dati dei corrispettivi sono trasmessi esclusivamente nel rispetto delle nuove regole (versione 7.0 del documento tecnico citato).
Di conseguenza, per le strutture ricettive la possibilità di eliminare i disallineamenti si presenta come una facoltà (opportunità) già a decorrere dall’1.3.2020 e un obbligo dall’1.7.2020, con la conseguente necessità di adeguare i registratori di cassa, al fine di evidenziare in modo distinto i corrispettivi non incassati, per i quali successivamente si procede con l’emissione delle rispettive fatture attive.
Infine, si ricorda che, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6 del 10.2.2020, i soggetti passivi Iva che hanno omesso di trasmettere in via telematica i corrispettivi riferiti al periodo compreso tra la data del 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 possono sanare tale omissione, senza l’applicazione delle relative sanzioni, inviando i dati entro il 30 aprile 2020, termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019. Ricordando a tal proposito che sono interessati dalla novità i soggetti che, avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, per i quali l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica è entrato in vigore con decorrenza il 1° luglio 2019.