L’imposta di soggiorno: aspetti IVA e fatturazione elettronica
Contributo di soggiorno e IVA: cosa dice la legge
Il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, all’articolo 4, ha istituito l’imposta di soggiorno. L’imposta comunale, a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del proprio territorio, è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici.
Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del suddetto decreto, i Comuni possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.
Lo stesso articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che l’imposta di soggiorno possa essere istituita da:
- Comuni capoluogo di Provincia;
- unioni di Comuni;
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Ancora secondo quanto stabilito dal citato Decreto, il regolamento comunale può prevedere alcune esenzioni e riduzioni dell’imposta, che possono riguardare ad esempio:
- persone iscritte nell’anagrafe dei residenti nel Comune o in uno dei Comuni dell’Unione;
- lavoratori dipendenti delle strutture ricettive;
- autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- persone che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e loro accompagnatori;
- portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e loro accompagnatori;
- studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
- appartenenti alle forze di polizia statali e locali, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel comune per esigenze di servizio;
- volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni o per emergenze ambientali;
- artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall’amministrazione;
- ospiti di eventi organizzati da una istituzione locale.
Le responsabilità legata alla riscossione dell’imposta di soggiorno da parte del Comune è totalmente del gestore della struttura ricettiva. Il soggetto inciso dall’imposta è sicuramente il soggetto che pernotta nella struttura ricettiva, mentre il gestore funge da “responsabile d’imposta”, ovvero da soggetto tenuto al versamento dell’imposta al posto del cliente.
Il gestore, come abbiamo visto, è tenuto a riscuotere l’imposta di soggiorno dovuta rilasciando al cliente un’apposita quietanza.
Sotto il profilo Iva, si fa presente che in considerazione del fatto che l’imposta di soggiorno, come sopra esposto, è a carico dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, si ritiene che la stessa non concorra alla formazione della base imponibile Iva, a differenza degli altri servizi erogati dalla struttura ricettiva.
Tale conclusione deriva dall’analisi rispettivamente:
- della risoluzione 26.11.1975 n. 501618, pubblicata in riferimento alla previgente imposta di soggiorno, di cui al R.D.L. 1926/38;
- della nota del Dipartimento delle Risorse economiche di Roma, del mese di dicembre 2010, con riferimento al parere dell’Agenzia delle entrate in merito al trattamento Iva del contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14 D.L. n. 78/2010.
In particolare, con la sopra richiamata risoluzione viene stabilito che “ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti alla esecuzione ed i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente. Ora, poiché in base all’articolo 1 del RDL 24 novembre 1938, n. 1926 il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno è colui il quale prende alloggio in via temporanea in alberghi, pensioni, ecc., mentre l’albergatore, in base al disposto del successivo articolo 8, cura soltanto la riscossione ed il versamento del tributo, ne discende che il relativo ammontare non può concorrere, ai sensi del suaccennato articolo 13 del DPR n. 633, alla formazione della base imponibile delle prestazioni alberghiere”.
Sotto il profilo pratico, sulla base delle conclusioni di cui sopra, gli albergatori che riaddebitano al proprio cliente l’importo dell’imposta di soggiorno (o il contributo di soggiorno) devono indicare, nell’eventuale fattura elettronica che emettono, il codice natura N1 (escluso Iva) e non N2 dedicato alle operazioni «fuori campo Iva».