Sia che si opti per la cessione sia che si opti per lo sconto in fattura, il credito può essere ceduto parzialmente solo al momento della prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni.
Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto; in altre parole, il divieto di cessione parziale non impedisce di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo è considerato a sé stante ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti (fermo restando il divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali).