Durata e Scadenza del Superbonus: ecco per chi è prorogato
Durata Superbonus: la previsione originaria del decreto Rilancio
Il lasso temporale di 18 mesi di applicazione, relativo alla durata del Superbonus 110, originariamente fissato dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 – la norma prevedeva di agevolare le spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – è apparso da subito insufficiente per consentire un’adeguata pianificazione di interventi che, nella maggior parte dei casi, sono complessi.
La proroga del Superbonus è stata da subito pertanto “invocata” da tutti perché, evidentemente, con un intervallo temporale così ristretto e una norma così fortemente agevolativa, si riscontravano due problematiche fondamentali:
- l’“offerta” è innanzitutto limitata, in quanto le imprese che operano nel settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni non possono garantire la possibilità di intervenire sulla maggior parte del patrimonio edilizio italiano in tempi così brevi, e anche dal punto di vista della progettazione degli interventi e dell’iter autorizzativo le tempistiche non sono affatto banali;
- un’accelerazione così forte rischia di determinare successivamente una brusca frenata del settore, in quanto è presumibile che i contribuenti, almeno nell’immediato lasso temporale che seguirà il termine dell’agevolazione, non saranno disponibili ad effettuare interventi che in precedenza sarebbero stati così agevolati.
A questi fattori se ne è aggiunto un altro estremamente critico e strettamente legato al Superbonus: un’impennata significativa del costo dei materiali e degli interventi.
L’intervento della legge di bilancio 2021: la nuova durata del Superbonus
La legge di bilancio 2021 ha previsto per tutti i contribuenti una generalizzata estensione di sei mesi della durata superbonus, spostando il termine al 30 giugno 2022.
Per alcuni di essi il legislatore, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 8-bis nell’articolo 119, ha introdotto un’ulteriore previsione specifica:
- per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni e degli edifici composti da un numero massimo di quattro unità immobiliari distintamente accatastate con unico proprietario o più comproprietari, così come individuati dalla lettera a) del comma 9 dell’articolo 119, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione è stata estesa anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli IACP e gli enti aventi le stesse finalità sociali, così come individuati dalla lettera c) del comma 9 dell’articolo 119, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione è stata estesa anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Legge di Bilancio 2022 e Superbonus: l’annuncio di Draghi
Relativamente al Superbonus 110 si riteneva che, con i fondi del Recovery Fund e l’emanazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Governo procedesse subito con una proroga generalizzata del superbonus per tutto il 2023.
Così non è stato, ma il Presidente del Consiglio si è impegnato in Parlamento, nella comunicazione relativa alla trasmissione alla Commissione europea del PNRR, a inserire la proroga nella legge di bilancio 2022:
“Per il superbonus 110% sono previsti, tra PNRR e Fondo complementare, oltre 18 miliardi di euro, le stesse risorse stanziate dal precedente Governo. Non c’è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari (Iacp). È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e per l’ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici”.
L’intervento del D.L. n. 59/2021
In questo scenario si innesta una nuova modifica dell’ambito temporale di applicazione del superbonus ad opera del terzo comma dell’articolo 1 del D.L. n. 59 del 6 maggio 2021, che interviene sui commi 3-bis e 8-bis dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.
Viene previsto che, per gli interventi effettuati dai condomìni sulle parti comuni, l’agevolazione si applica anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza necessità di verificarne lo stato di completamento al 30 giugno 2022 (come era stato invece previsto con la modifica operata con la legge di bilancio 2021).
Non cambia, invece, la situazione per gli interventi effettuati da parte di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate da un unico proprietario persona fisica o da più comproprietari, in relazione ai quali possono essere agevolate le spese sostenute entro 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Chi beneficia di un’ulteriore proroga sostanziale del Superbonus, sebbene limitatamente agli interventi di efficientamento energetico, sono gli IACP e gli enti comunque denominati impegnati nell’edilizia residenziale pubblica.
Per questi soggetti il termine dell’agevolazione viene spostato al 30 giugno 2023, con la possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla scadenza “naturale” del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.