Congruità obbligo e opportunità
L’attuazione del sistema di verifica della congruità della manodopera per tutti i cantieri sul territorio nazionale, in vigore dal 1° novembre 2021, può rappresentare un’importante opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale nel mondo dell’edilizia. Per approfondire l’argomento abbiamo intervistato la Dott.ssa Giada Mazzanti, Ufficio Durc della Cassa Edile di Pisa.
Come nasce l’istituto della Congruità?
Questo nuovo istituto trae origine dalla legge n. 296 del 2006, ma solo con il D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 è finalmente arrivato il decreto attuativo definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. Questo rappresenta l’espressione massima del dialogo sociale per l’edilizia, tenuto conto del pieno recepimento dell’Accordo delle Parti sociali nazionali del 10 settembre 2020. Per il Sistema Bilaterale questo è un altro traguardo importante. La Bilateralità, con i suoi valori, si dimostra uno strumento da preservare, valorizzare e portare nel futuro.
Il settore dell’edilizia fa da apripista, perché la normativa della congruità non è materia esclusiva per l’edilizia, basta pensare all’articolo 105, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.
Il processo di verifica della Regolarità contributiva ingloba e si arricchisce con la Congruità recuperando ed estendendo il concetto di istruttoria relativa all’opera. Come noto infatti, l’applicazione della normativa Durc On Line non è condizione sufficiente per conoscere puntualmente se le maestranze di un cantiere e le loro ore lavorate siano dichiarate in modo congruo rispetto a quanto indicato e stabilito dal Contratto e dagli Accordi nazionali tra le Parti sociali.
Con l’Accordo delle Parti sociali nazionali del 10 settembre 2020, recepito dal DM n.143 del 25 giugno 2021, le Parti concordano che l’attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.
L’obiettivo è ottenere una sistematica impostazione metodologica, di monitoraggio dei cantieri, con tanto di tracciabilità delle maestranze occupate nella realizzazione di quell’opera.
La nuova normativa si applica solo agli appalti pubblici o anche ai lavori privati?
La verifica della congruità si applica nell’ambito dei lavori pubblici e nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70mila euro.
Per valore complessivo dell’opera deve intendersi, negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di IVA e al lordo del ribasso.
Negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa. Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di IVA. Per costo dei lavori edili deve farsi riferimento, invece, agli importi riconducibili alle attività edili di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, desumibili dal capitolato d’appalto e/o dal contratto (FAQ CNCE EDILCONNECT II, primo punto).
Congruità anche nei lavori privati, molto spesso oltretutto rientranti nella sfera dei bonus previsti dallo Stato, per cercare di contrastare il c.d. dumping contrattuale ed il lavoro nero, garantendo maggiore certezza di legalità dell’impresa e sicurezza per i lavoratori.
Il lavoratore autonomo è compreso in questa normativa?
Sì, l’articolo 2 comma 1 del DM richiama “i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”.
Il lavoro autonomo, l’artigiano, non ha l’obbligo di iscriversi a una Cassa Edile, ma può registrarsi al portale messo a disposizione dal sistema nazionale edile, CNCE_EdilConnect, e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema.
In alternativa, è possibile indicare in CNCE_Edilconnect il valore del lavoro svolto dai suddetti lavoratori autonomi, allegando idonea documentazione comprovante il costo di manodopera sostenuto. Resta ferma la possibilità di presentare detta documentazione anche in sede di giustificazione, nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall’art. 5, comma 5 del DM e dall’Accordo delle Parti sociali del 10/09/2020.
Come funziona il portale CNCE_EdilConnect?
Il portale CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese e consulenti per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio del certificato di congruità. E’ un sistema facile da utilizzare con un’interfaccia particolarmente intuitiva e dotata di tour guidato, in grado di garantire che ogni impresa iscritta a una Cassa Edile/Edilcassa adotti le modalità di inserimento dei cantieri, oggetto della congruità, previste in tutti i territori, informando l’impresa e guidandola a seguire le procedure previste per ogni territorio, al fine di poter addivenire al calcolo della congruità con riferimento al cantiere.
Questo portale trae i benefici di un’esperienza decennale maturata in Lombardia e permette l’accesso ad imprese e consulenti anche da smartphone.
I cantieri soggetti a verifica di congruità dovranno essere codificati con il CUC, “codice univoco di congruità cantiere” nazionale, per garantire la codifica univoca e consentire l’acquisizione della manodopera denunciata in tutte le Casse Edili/Edilcasse, permettendo di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese e di tutti i soggetti che orbitano in cantiere.
L’impresa può utilizzare lo strumento denominato “simulatore di congruità” per stimare il valore dell’importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere.
Gli importi di manodopera denunciati da tutte le imprese presenti nel cantiere vanno a incrementare il così detto “contatore di congruità”. Questo è un indicatore che consente all’impresa appaltatrice di verificare nel tempo l’avanzamento della manodopera denunciata e confrontarla con quella teoricamente prevista, ipotizzando che la manodopera sia distribuita equamente lungo tutta la durata del cantiere.
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Cosa succede se l’opera non dovesse rispettare i criteri di congruità?
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DM 143 qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità.
Decorso inutilmente il termine sopra citato, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC on-line alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.
Questa funzione di controllo spetta quindi alla Casse Edili, che sono organizzate su base provinciale. Un’impresa che si muove su tutto il territorio nazionale è certa di trovare regole comuni?
La CNCE, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, è l’organo di indirizzo, controllo e coordinamento del Sistema delle Casse Edili/Edilcasse presenti sul territorio italiano.
La congruità rappresenta un istituto nazionale, con obiettivi condivisi dalla Rete delle Casse Edili/Edilcasse presenti in Italia, con procedure nazionali declinate e applicate nei vari territori, tenendo conto delle molteplici specificità. Insomma, standardizzazione del processo di verifica, dal punto di vista informatico, normativo e tecnico.
A supporto della corretta applicazione dell’istituto mi preme citare le risposte alle domande più frequenti, predisposte da CNCE – FAQ CNCE_EDILCONNECT I, II e III.
In Toscana già da qualche anno è stato avviato un progetto sperimentale per la congruità dei cantieri sul suo territorio regionale, che va ad inserirsi e a rafforzare questo Istituto nazionale.
Le disposizioni del citato DM 143 non si applicano esclusivamente ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Anche questo provvedimento va sempre più nella direzione di una maggiore digitalizzazione dei cantieri?
Sicuramente porterà ad una maggiore di tracciabilità ed emersione del lavoro edile.
Siamo in un periodo di transizione, abbiamo la legge ed il decreto attuativo a supporto, ma occorre a mio avviso fare opera di sensibilizzazione per conoscere l’istituto e per la sua applicazione pratica nei territori.
Mi auguro che la Congruità, insieme al DURC, alla Responsabilità solidale e a tutti gli altri strumenti a disposizione delle Casse Edili/Edilcasse, sia ancora una volta motivo di sinergia con INPS, INAIL e tutti gli altri Soggetti deputati al controllo, trovando concreta applicazione pratica a tutela delle i