Le garanzie della posta elettronica certificata

08.06.2020 - Tempo di lettura: 4'
Le garanzie della posta elettronica certificata

Uno degli argomenti di maggior interesse in ambito di servizi di recapito elettronico riguarda le garanzie che offre la posta elettronica certificata in termini di integrità, immodificabilità e garanzia nel tempo del valore di certificazione che le è riconosciuto dalla legge.

Le garanzie che offre una firma digitale

Occorre infatti in primo luogo tenere a mente che la PEC è annoverata tra gli strumenti di validazione temporale previsti dall’art. 41 d.p.c.m. 22 febbraio ’13, recante le regole tecniche sulle firme elettroniche; essa è pertanto un ottimo metodo per attribuire data certa ad un documento informatico, soprattutto laddove questo sia munito di firma digitale. L’art. 62 del decreto sopra citato prevede infatti che “le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”.

La PEC, unitamente alla marca temporale, alle segnature di protocollo e al versamento dei documenti in conservazione, è per l’appunto uno degli strumenti in grado di cristallizzare nel tempo la validità e opponibilità delle firme digitali, anche successivamente alla loro scadenza.

Al proposito emerge però un punto critico legato al fatto che la PEC è anch’essa documento informatico munito di firma digitale, sicché l’interrogativo che ricorre spesso, anche in contesti giudiziari, è legato a quali siano le garanzie che offre la posta elettronica certificata dopo la scadenza del certificato; ci si domanda spesso come questo particolare tipo di documento possa continuare a mantenere integrità e immodificabilità del messaggio e dei suoi allegati (oltreché data certa) una volta che la firma di cui è munito sia scaduta.

La risposta va cercata nelle ricevute di accettazione e consegna di questo particolare strumento di recapito elettronico, ovvero nei due documenti che sono in effetti muniti di firma digitale; occorre altresì considerare che nel caso di specie si tratta di firma in realtà separata dal (o dai) documenti per i quali essa deve garantire integrità, immodificabilità e data certa (e perciò è identificata come detached signature).

La busta informatica

La busta informatica contiene infatti solo il certificato e l’impronta, mentre le informazioni testuali del messaggio di posta e i file eventualmente allegati non vi sono contenuti; ciò significa che finché non vengono apportate modifiche agli elementi suddetti anche la firma rimane valida in quanto non viene modificata l’impronta ad essa collegata, o meglio continua a costituire garanzia dell’integrità e immodificabilità di tutti gli elementi del messaggio di PEC.

Tale caratteristica, essendo legata alla struttura tecnologica della firma digitale, è slegata dalla data di scadenza del certificato, che deve dunque considerarsi variabile temporale neutra.

Una esemplificazione pratica può aiutare a comprendere meglio quanto affermato e a tal fine è utile partire da una ricevuta di consegna avente firma digitale scaduta, come si può osservare nell’immagine sotto riportata:

Legal la busta informatica

Come noto, il sistema verifica la firma digitale e segnala che il certificato di firma, riferito a ricevuta di consegna generata in data 3 luglio 2017, non è più valido.


Se si prova ad effettuare una modifica del contenuto del messaggio si ottiene il risultato che può leggersi nell’immagine che segue:

Legal modifica alla busta informatica

Come si può osservare, è stata modificata la data della ricevuta di consegna (da 3 a 5 luglio 2017) ma è contestualmente mutato il contenuto della finestra di dialogo evidenziata dalla freccia, che ora segnala la possibile modifica del contenuto del messaggio.


Ancor più gravi sono poi le conseguenze laddove venga rimosso anche uno solo dei due allegati alla PEC, come si evidenzia nell’immagine 3:

Legal rimozione allegati a busta informatica


>> In questo caso la firma digitale è completamente scomparsa in conseguenza dell’alterazione subita dal messaggio. <<

Le garanzie che offre una firma digitale del messaggio di posta elettronica certificata, ancorché scaduta, sono evidenti: è possibile rilevare le modifiche apportate al testo e addirittura se ne verifica la scomparsa in caso di rimozione degli allegati; e, si noti, tali conseguenze si verificano allo stesso modo sia nel caso di certificato di firma valido sia nel caso di certificato invalido.

Pare così evidente che, anche dopo la scadenza del certificato di firma del gestore PEC, le date della ricevuta di accettazione e di consegna mantengono il valore legale di riferimento temporale opponibile ai terzi e garantiscono integrità e immodificabilità del messaggio e degli allegati.

Tali riflessioni non possono non accompagnarsi a parallele considerazioni di opportunità sia dal punto di vista della gestione documentale sia dal punto di vista delle relazioni con gli organi giudiziari.

Ad esempio, a fronte di contestazioni sulla validità di notificazioni effettuate a mezzo PEC e delle quali si tenta di fornire prova attraverso ricevute di consegna scadute, può risultare difficoltoso convincere il giudice della regolarità della notifica; questo è il motivo per cui si consiglia l’archiviazione a norma dei messaggi di PEC; invero, l’estrazione degli stessi da un sistema di conservazione che rispetti le norme del codice di amministrazione digitale consente di evitare di dover spendere le non semplici argomentazioni qui esposte per giustificare l’integrità del messaggio di posta elettronica. Non bisogna inoltre dimenticare che l’art. 20, comma terzo, del d.m. 44 del 2011 (recante le regole tecniche sul processo telematico) prevede che “il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia”, sicché l’adozione di un archivio digitale consente di rispettare anche tale disposizione normativa e di strutturare un corretto processo di gestione documentale.

Articoli correlati